La Cassazione: cade in una buca con la bici in zona pedonale, il Comune condannato a risarcire

La Cassazione: cade in una buca con la bici in zona pedonale, il Comune condannato a risarcire

Per il ciclista caduto a causa di una buca, colpevole è il Comune che avrebbe dovuto prendersi cura della manutenzione di quel tratto di strada. Impossibile gettare la croce addosso al ciclista mentre percorre la pista riservata alle due ruote che finisce in una buca per schivare un passante. Sbagliano i giudici del merito di Brescia a ritenere la responsabilità esclusiva del danneggiato sul rilievo che l’uomo in sella alla bici invade prima una zona pedonale e poi l’area verde: la prima, infatti, è interdetta solo alla circolazione dei veicoli, mentre altre restrizioni devono essere segnalate; quanto al manto erboso, è tutta da verificare la responsabilità dell’ente che lascia aperta e incustodita una buca di notevoli dimensioni. È quanto emerge dall’ordinanza 2667/22, pubblicata il 28 gennaio dalla sesta sezione civile della Cassazione.  È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso del ciclista, che ha riportato lesioni al volto cadendo in una cavità del terreno profonda 40 centimetri e larga 50 centimetri per 50. Nella ordinanza gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, spiegano come l’errore compiuto dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello di Brescia poi sta nel ritenere l’evento pregiudizievole interamente imputabile alla «condotta negligente e imprudente del danneggiato». Non ha senso in sede di legittimità discutere della qualificazione dell’area in cui cade il ciclista perché si tratta di una questione che rientra nel merito della vicenda: inutile dunque interrogarsi se il tratto sia o no una prosecuzione della pista, come sostiene il danneggiante, sul rilievo che il Comune avrebbe creato un passaggio ad hoc per consentire ai ciclisti di portarsi sul lato opposto della strada evitando la rotatoria. Risulta invece fondata la questione posta sul regime giuridico dell’area teatro del sinistro. È l’articolo 3, comma primo numero 2, Cds a imporre al Comune di segnalare restrizioni alla circolazione delle bici nell’area pedonale: sbaglia dunque la Corte d’appello a ritenere irrilevante la mancanza di segnaletica orizzontale. L’eventuale imprudenza del ciclista, fra l’altro, non esclude una responsabilità dell’amministrazione che ha lasciato aperta e non intercettabile una buca di rilevante profondità. La parola passa al giudice del rinvio.