BAIANO. Omicidio Lippiello, la Corte d’Appello ridetermina la condanna: escluso l’omicidio volontario, 11 anni ai Crisci

BAIANO. Omicidio Lippiello, la Corte d’Appello ridetermina la condanna: escluso l’omicidio volontario, 11 anni ai Crisci

Baiano – Si chiude con una significativa rideterminazione della pena il processo di secondo grado per l’omicidio di Felice Lippiello, avvenuto nel febbraio 2024. I giudici della Corte di Assise di Appello di Napoli, V Sezione, hanno riformato la sentenza di primo grado emessa dal Gup del Tribunale di Avellino, escludendo l’ipotesi di omicidio volontario.

Per Francesco Crisci e Salvatore Crisci, padre e figlio, la condanna è stata rideterminata in undici anni di reclusione ciascuno per omicidio preterintenzionale, rispetto ai sedici anni inflitti in primo grado.

La Corte, presieduta dalla magistrata Ginevra Abbamondi, ha accolto le argomentazioni avanzate dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Antonio Falconieri e Rolando Iorio, che sin dalle fasi iniziali del procedimento avevano sostenuto la riqualificazione del reato. Una tesi già presa in considerazione dal Tribunale del Riesame di Napoli, ma non ritenuta fondata dal giudice dell’udienza preliminare.

Di segno opposto la posizione della Procura Generale e della parte civile, assistita dagli avvocati Nicola D’Archi e Maria Stella Saveriano, che avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

Il verdetto di Appello giunge dopo un’attenta rivalutazione delle circostanze del fatto, delle modalità dell’aggressione e dell’elemento soggettivo degli imputati. In primo grado, infatti, il Gup aveva ritenuto che l’azione fosse stata pianificata e condotta con piena consapevolezza del possibile esito letale, evidenziando l’organizzazione dell’agguato e la presenza di un terzo soggetto incaricato di facilitare la fuga.

Secondo quella ricostruzione, l’aggressione sarebbe maturata nel contesto di contrasti legati alla gestione di attività illecite, con una vera e propria spedizione punitiva culminata nell’imboscata ai danni della vittima nei pressi della sua abitazione. Elementi che, per il giudice di primo grado, avrebbero integrato il dolo omicidiario.

Diversa la valutazione della Corte d’Appello, che ha invece ritenuto configurabile l’omicidio preterintenzionale, riconoscendo che l’intento originario fosse quello di colpire la vittima e non di provocarne la morte, pur a fronte di una condotta estremamente violenta e pericolosa.

Resta fermo, come previsto dall’ordinamento, il principio della presunzione di innocenza, in base al quale la responsabilità penale degli imputati potrà dirsi definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile.