Lascito testamentario solidale e donazione: cosa sono e quali sono le differenze

Lascito testamentario solidale e donazione: cosa sono e quali sono le differenze

Un lascito testamentario a favore di un ente benefico è un gesto di altruismo e generosità che consente di prendersi cura delle persone più sfortunate anche dopo la propria morte, facendo valere le proprie volontà. Infatti, questo atto consiste nel devolvere parte del proprio patrimonio (ad esempio una somma di denaro, delle azioni di società, dei beni immobili, dei beni mobili iscritti ai pubblici registri oppure una polizza vita, ecc.) a un ente del Terzo settore oppure a un’organizzazione benefica. Per avere maggiori informazioni e scoprire come fare un lascito con testamento è possibile rivolgersi direttamente a un’organizzazione solidale in modo da capire anche la reale portata di questo gesto solidale.

Differenza tra lascito e donazione

Spesso si tende a far confusione tra la donazione e il lascito testamentario, ma si tratta di atti che hanno delle differenze sostanziali, anche se entrambi permettono di disporre del proprio patrimonio. Prima di analizzare le differenze però, è doveroso sottolineare che in entrambi i casi, in realtà, si sta “regalando” qualcosa a un ente/organizzazione no profit, diverse però sono le modalità di tale “regalo”.  In particolare, la donazione viene effettuata quando si è ancora in vita e permette al destinatario di fruire immediatamente dell’importo donato. Al contrario, con il lascito testamentario, l’organizzazione o l’ente potrà ottenere il patrimonio solo al momento del decesso del testatore. Inoltre, la donazione è irrevocabile: dopo averla effettuata non si può tornare indietro, eccezion fatta per alcune limitatissime ipotesi previste dalla legge. Una delle eccezioni più rilevanti in tema di “revoca” delle donazioni riguarda l’azione di riduzione da parte dei legittimari del testatore. Se una donazione lede la quota di legittima degli eredi, l’atto può essere impugnato entro 10 anni dall’apertura della successione dinanzi a un giudice. Al contrario, con un testamento solidale è possibile cambiare idea fino alla fine della propria vita. Questo perché il testamento è un atto che è sempre revocabile fino alla morte del testatore.

I motivi per fare un lascito testamentario

Un lascito testamentario è un metodo per far valere i propri ideali, legando in maniera indissolubile il proprio nome ad azioni concrete per aiutare gli altri. Allo stesso tempo, però, un testamento solidale non sottrae nulla agli eredi legittimi, poiché il lascito riguarda solo la cosiddetta quota disponibile, ovvero quella parte del patrimonio di cui è possibile disporre liberamente secondo quanto stabilito dalla legge. In poche parole, questo atto consente di avere la certezza di far rispettare le proprie volontà, evitando allo stesso tempo conflitti all’interno della famiglia.

I limiti del lascito testamentario

Generalmente si crede che con il proprio patrimonio una persona è libera di fare ciò che meglio crede. In parte tale affermazione è vera, tuttavia, è bene sapere che in realtà la legge prevede che una parte del patrimonio di una persona vada attribuita (alla morte di quest’ultima chiaramente) a determinati soggetti, i legittimari. Questi ultimi, ovvero il coniuge del testatore, i figli e, in mancanza di prole, gli ascendenti, hanno il diritto a percepire una determinata quota (che può variare a seconda del numero dei legittimari) del patrimonio del testatore. Con ciò si vuol sottolineare che è sicuramente libero il testatore di prevedere all’interno del proprio testamento un lascito in favore di un ente o una organizzazione che opera nel terzo settore al fine di aiutare il prossimo. Anzi, in realtà il testatore potrebbe lasciargli anche tutto il suo patrimonio, tuttavia, i legittimari potrebbero, appena si apre la successione, agire in giudizio attraverso l’azione di riduzione e rendere inefficaci le disposizioni del testatore. Pertanto, onde evitare ciò, è importante effettuare un lascito testamentario solidale solo nei limiti della quota disponibile (ovvero sottratta alla quota destinata ai legittimari) del testatore.