La lista “Sud con De Luca” estromessa dal Consiglio di Stato dalla competizione elettorale. Tra i candidati c’era Raffaele Colucci sindaco di Sirignano

La lista Sud con De Luca estromessa dal Consiglio di Stato dalla competizione elettorale. Tra i candidati cera Raffaele Colucci sindaco di Sirignano

La lista Sud con De Luca presidente è stata  estromessa dalla competizione per il rinnovo del consiglio regionale, nonostante la riammissione operata dal Tar cinque giorni fa. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che si è pronunciato dopo l’ulteriore ricorso presentato davanti ai giudici amministrativi. La lista Sud con De Luca presidente era stata presentata in ritardo nel collegio di Caserta. Decadono, conseguenzialmente, anche quelle di Salerno e Napoli.

Ecco la sentenza integrale che vi proponiamo, con tanto di condanna alle spese legali.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3951 del 2015, proposto dal Ministero dell’interno, U.T.G. – Prefettura di Caserta – Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro Ester Dicé, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolina Muccio e Antonio Zullo, elettivamente domiciliata preso il loro studio in Roma, piazza San Salvatore in Campo n. 33; Fabrizio Crisci e Concetta Bianco, non costituiti; per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania – Napoli – Sezione II, n. 2587 dell’8 maggio 2015. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Ester Dicè; Visti tutti gli atti della causa; Relatore all’udienza pubblica elettorale del giorno 12 maggio 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Chiara Aiello e gli avvocati Muccio e Zurlo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Visto l’art. 129, co. 6 e 9, c.p.a. in base al quale il giudizio, anche in sede di appello, avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali <<…è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie>>; Preso atto che: a) l’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento in data 2 maggio 2015 di ricusazione della Lista Il Sud con De Luca Presidente dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania del 31 maggio 2015, motivato sulla tardività della presentazione della lista medesima oltre il termine perentorio sancito dall’art. 9, co. 1, l. n. 108 del 1968 e s.m.i. (nella specie la lista è stata presentata alle ore 13,55 del giorno 2 maggio 2015); b) l’impugnata sentenza – T.a.r. per la Campania – Napoli – Sezione II, n. 2587 dell’8 maggio 2015 – ha accolto il ricorso e compensato le spese di lite, nell’unico decisivo presupposto che fosse provato <<…per tabulas che il delegato era presente nei locali del Tribunale prima che l’ingresso fosse chiuso alle ore 12,00>>; c) le amministrazioni meglio indicate in epigrafe hanno interposto rituale appello avverso la su menzionata sentenza, notificato e depositato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, co. 3, e 129, co. 8, c.p.a., il giorno 11 maggio 2015; d) si è costituita in giudizio la signora Ester Dicé deducendo, da un lato, l’inammissibilità della produzione probatoria effettuata dall’amministrazione per la prima volta in appello, dall’altro, l’infondatezza del gravame in fatto e diritto; Rilevato in diritto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5219, 20 marzo 2010, n. 1302/ord.), che: e) il rito speciale elettorale previsto dall’art. 129 c.p.a. è integrato (nei limiti compatibili con le eccezionali esigenze di celerità ad esso sottese), ai sensi dell’art. 38 del medesimo codice, dalla disciplina generale del processo (di primo grado e di appello), per cui trova applicazione l’art. 104, co. 2, c.p.a. (disposizione non espressamente derogata dall’art. 129 c.p.a.), che consente al giudice di acquisire i documenti che ritenga (come nel caso di specie) indispensabili ai fini della decisione della causa; f) legittimamente è esclusa dal procedimento elettorale la lista i cui presentatori non abbiano adempiuto, entro il termine perentorio fissato dall’art. 9, l. n. 108 del 1968, all’onere di produrre tutta la documentazione ope legis costitutiva della fattispecie della presentazione della lista; g) le condizioni stabilite dall’art. 1, co. 1, d.l. 5 marzo 2010 n. 29 – recante interpretazione autentica del menzionato art. 9 – sono costituite dall’avere i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, fatto ingresso nei locali dell’Ufficio elettorale entro i termini orari di presentazione delle liste, pertanto non è sufficiente la prova della presenza dei delegati all’interno dei locali del tribunale entro l’orario previsto, ma è necessario dimostrare anche il possesso della documentazione prescritta per la presentazione della lista; Ritenuto che il gravame è fondato in quanto dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale dell’Ufficio elettorale circoscrizionale in data 2 maggio 2015 attestante la consegna della presentazione della lista alle ore 13,55; dichiarazione del presentatore della lista signor Antonio Cesare Arena in data 5 maggio 2015; relazione del Presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale in data 7 maggio 2015; verbale di chiusura dell’Ufficio elettorale circoscrizionale alle ore 12,00 del giorno 2 maggio 2015), emerge univocamente che: h) il presentatore della lista alle ore 12,00 del giorno 2 maggio 2015, non era all’interno dei locali dell’Ufficio elettorale circoscrizionale; i) lo stesso è sopraggiunto fra le ore 12,05 e le ore 12,10 trovando sbarrato il portone di ingresso al punto da dover bussare <<… più volte finché il personale di guardia è venuto ad aprire il portone permettendomi di accedere nell’atrio del tribunale. Dopo essermi abbondantemente dissetato ho atteso il mio turno per consegnare la documentazione>>; Considerato, infine, che il primo motivo dell’originario ricorso di primo grado, non esaminato dall’impugnata sentenza e riproposto in questa sede, è palesemente destituito di fondamento sia perché in contrasto con il parametro normativo invocato (art. 10, co. 3, l. n. 108 del 1968), sia perché è comunque dirimente di ogni altro profilo la tardiva presentazione della lista. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado. Condanna i signori Fabrizio Crisci, Concetta Bianco ed Ester Dice’, in solido fra loro, a rifondere in favore del Ministero dell’interno le spese e gli onorari di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello, Presidente Vito Poli, Consigliere, Estensore Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Nicola Gaviano, Consigliere (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)