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Annullati in corso di giudizio gli avvisi di accertamento notificati ad un imprenditore irpino dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano per un totale di circa 800.000 euro.
La procedura di contestazione era stata avviata sulla scorta di una ricostruzione che avrebbe visto nell’imprenditore il coautore materiale di violazioni accertate a carico di una società di capitali (srl), inquadrandolo come obbligato in solido al versamento degli importi (per imposte, interessi e sanzioni) con il legale rappresentate pro tempore della società sottoposta a controllo fiscale.
Con ricorso avverso l’avviso di accertamento la difesa dell’imprenditore costituita dagli avvocati del foro di Avellino Sofia Colarusso e Federico Guerriero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva segnalando come la pubblica amministrazione procedente fosse incorsa in una serie di macroscopici errori a partire dall’erroneo inquadramento del ricorrente come coautore materiale delle violazioni contestate a carico della società destinataria principale dell’accertamento, producendo la documentazione a supporto idonea a dimostrare la totale estraneità del ricorrente rispetto alle violazioni ascritte e imputate alla società. Oltre all’assenza di indizi precisi e concordanti, la difesa ha segnalato, altresì, la violazione delle regole del giusto procedimento amministrativo e la violazione del diritto di difesa, chiedendo l’estromissione in termini di corresponsabilità al debito societario e, quindi, l’annullamento dell’atto e di ogni efficacia impositiva nei confronti del ricorrente.
La Corte Tributaria di primo grado di Milano, vagliate le difese depositate in atti dalle parti, emetteva sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.