“SALVIS IURIBUS – IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI”. Attenzione ai commenti offensivi su Facebook

“SALVIS IURIBUS   IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI”. Attenzione ai commenti offensivi su Facebook

“SALVIS IURIBUS   IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI”. Attenzione ai commenti offensivi su Facebooka cura del dott. Alessandro Siniscalchi

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 , comma terzo, del Codice penale, per la quale è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e il pagamento di una multa non inferiore a 516 euro. Questo è l’orientamento dominante della Cassazione ribadito anche da un’ultima sentenza n. 2723/2017 pubblicata il 20 gennaio. Perché il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l’obbligo di risarcire il danno civile e il danno morale. Se si pensa di essere vittime del reato di diffamazione mediante Facebook, occorre innanzitutto: – sporgere querela alle competenti autorità entro tre mesi dal giorno in cui si è avuto notizia della diffamazione – raccogliere immediatamente la prova delle offese con metodo e valore legale; – raccogliere più informazioni ed elementi possibili sul soggetto che ha posto in essere la diffamazione ; – individuare i nominativi dei testimoni che hanno letto i post offensivi; – segnalare i post offensivi a Facebook ai fini della loro rimozione;