“La montagna tremò e partorì un topolino: la legge sul Divorzio Breve”!

“La montagna tremò e partorì un topolino: la legge sul Divorzio Breve”!

E’ notizia di pochi giorni fa infatti, che la Camera in seconda lettura ha approvato il testo emendato dal Senato. L’elemento sul quale nel corso degli anni il legislatore è intervenuto maggiormente, è il decorso dei tempi d’attesa, riducendoli considerevolmente.

Si è passati dagli originari 5 anni, a 3 anni, fino a giungere agli attuali 6 mesi (nel caso della separazione consensuale) e 12 mesi (nell’ipotesi di quella giudiziale); il dies a quo coincide con la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale. La condicio sine qua non per la proposizione è rappresentata dall’omologa, nel caso della consensuale e dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status nell’altro. Da un esame della novella, ciò che appare inequivocabilmente, è un timido tentativo del legislatore di cambiare istituti radicati da decenni, ma senza mostrare il necessario coraggio di prevedere senza incertezze, una disciplina che tuteli effettivamente le relazioni sociali ed i nuclei familiari che intendano accedere a tale istituto.

Sembrerebbe, ad onor del vero, che la funzione deflattiva del processo, tanto auspicata ed invocata recentemente, non sia stato il primo obiettivo della novella, che resta per di più disancorata da altri paralleli interventi .

Mi riferisco sia alla convenzione sulla negoziazione assistita degli avvocati, prevista dal DL 132/2014 convertito con L 162/2014, che alla procedura ex art.12 della prefata legge introduttiva della separazione davanti all’ufficiale di stato civile.

E’ bene ricordare infatti, che nel caso della L 164/2014, ad esempio, la comparizione delle parti innanzi al presidente non rappresenta la regola, bensì solo un’eccezione residuale e vincolata all’ipotesi nella quale il PM ravvisi l’esistenza di accordi non rispondenti all’interesse dei figli minori, con conseguente trasmissione degli atti al presidente; senza considerare poi, che addirittura nella separazione innanzi all’ufficiale di stato civile, la comparizione delle parti innanzi al presidente non è affatto menzionata.

Tutto ciò tuttavia, è privo di coordinamento e coerenza, ogni disposizione normativa vive di vita a sé rendendo vano l’effetto deflattivo che sarebbe dovuto essere l’humus della riforma.

Un merito tuttavia, va ascritto alla statuizione che prevede la cessazione anticipata del regime di comunione legale tra i coniugi, già nel momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separatamente o, nel caso della consensuale, alla data della sottoscrizione del verbale di omologa; tale previsione produce effetti ex tunc, ovvero si applica a tutti i procedimenti in corso, rendendo dunque automatico l’effetto della cessazione della comunione e, auspicabilmente, limitando molte controversie aventi ad oggetto questioni patrimoniali.

V’è da dire che l’esigenza dell’entrata in vigore della novella, estrapolata da ogni altro contesto normativo, rende appieno l’idea di quanto sia urgente nella società il bisogno di “distruggere” legami senza “perdere tempo”, per poi costituire sulle macerie dei precedenti, unioni che troppo spesso sono prive di solide basi, oltre che tristemente indifferenti alle ripercussioni sui figli, uniche vittime, sempre, di genitori superficiali.

Certamente la meditazione dei “tre anni” ad intervallare separazione e divorzio, poteva interpretarsi eccessivamente lunga per coloro che già al momento della comparizione innanzi al presidente, vivevano storie fuori dal matrimonio, ma il dubbio sui tempi veloci, disorganici e disorganizzati, non può che rimanere.

Bauman sosteneva che “le emozioni passano ed i sentimenti vanno coltivati”, certamente non imposti, ma se aldilà dei rapporti “liquidi”, nei quali “non si conosce più la gioia delle cose durevoli”, anche il legislatore diviene figlio di tale mentalità, egli stesso concorrere alla distruzione maldestra dei legami, che invece richiedono tempo e cura per la loro esistenza. Amarsi e stare insieme tutta la vita una volta era possibile, addirittura era la norma, mentre oggi è una rarità, una scelta invidiabile o folle, resa irrealizzabile da un legislatore superficiale, distratto ed incoerente.

Presidente – Avv. Tiziana TOMEO