Autovelox di Schiava di Tufino: il Prefetto non impugna e le multe decadono

Autovelox di Schiava di Tufino: il Prefetto non impugna e le multe decadono

Continuano a moltiplicarsi i ricorsi con esito positico contro le sanzioni elevate dall’autovelox installato in località Schiava di Tufino, lungo la SS 7 bis, un tratto stradale che è al centro di un acceso contenzioso giudiziario.

A fare chiarezza sulla vicenda è l’avvocato Ivan Coppola del foro di Nocera Inferiore, che in merito alle multe emesse dall’autovelox rende noto quanto segue: gli automobilisti, per legge, potevano scegliere due strade per opporsi alle sanzioni — presentare ricorso al Giudice di Pace oppure al Prefetto — e in numerosissimi casi è stata scelta la procedura prefettizia. Ed è proprio su questa che si sta registrando una situazione anomala: molti dei ricorsi presentati al Prefetto di Napoli non sono stati impugnati nei termini di legge, determinando la decadenza automatica dei verbali e la conseguente perdita di efficacia delle sanzioni.

Cosa avrebbe dovuto fare il Prefetto

Ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge 689/1981, quando viene presentato un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, l’autorità amministrativa — in questo caso il Prefetto di Napoli — ha l’obbligo di costituirsi in giudizio, depositando memorie difensive, documentazione tecnica e amministrativa e difendendo la legittimità dei verbali contestati.

Il mancato deposito di controdeduzioni e la mancata produzione degli atti richiesti comportano, in termini giuridici, inerzia della Pubblica Amministrazione, che equivale a rinuncia alla difesa e determina l’annullamento dei verbali per difetto di prova e di motivazione.

I motivi dei ricorsi

Secondo quanto spiegato dall’avv. Coppola, le opposizioni si fondano su plurimi profili di illegittimità che riguardano:

  • la classificazione del tratto SS 7 bis, ritenuta impropriamente assimilata a strada urbana;

  • la mancata prova dell’omologazione degli apparecchi di rilevazione, come richiesto dall’art. 142 C.d.S. e dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione;

  • l’assenza o l’irregolarità delle tarature periodiche obbligatorie;

  • la carenza o irregolarità della segnaletica preventiva;

  • la mancata produzione dei decreti prefettizi definitivi di autorizzazione.

Verbali destinati alla nullità

Il fatto che numerosi ricorsi non vengano contrastati dall’amministrazione ha già prodotto effetti concreti: molte sanzioni risultano annullate per mancata costituzione del Prefetto, creando un precedente che potrebbe estendersi a centinaia di verbali emessi negli ultimi mesi prima che l’apparecchiatura di controllo della velocità venisse spenta.

Il contenzioso, secondo quanto riferito dall’avv. Coppola, è destinato ad allargarsi e potrebbe portare a un effetto domino con l’annullamento di un numero crescente di multe e possibili richieste di rimborso.