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di Nando Silvestri
In economia si insegna, a proposito delle possibilità produttive di un sistema economico che giacciono sulla curva “di trasformazione”, che ogni scelta e’ una rinuncia. In realtà, anche la rinuncia ad un immobile è una vera e propria scelta economica dettata da uno stato di necessità. O, meglio, lo era fino a poco tempo fa. Difatti, da quest’anno non ci si potrà più liberare di una casa neanche se essa viene ceduta in regalo. Spesso si entra in possesso di immobili per motivi di eredità ma, col tempo si comprende che il cespite ricevuto si trasforma in un gravoso costo, un rischio od un onere insostenibile. Queste problematiche consentivano fino allo scorso anno di potersi sbarazzare dell’immobile divenuto economicamente insostenibile, attraverso la “rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare” prevista dal Codice Civile. Attraverso l’atto unilaterale suddetto, l’immobile diventava vacante e diveniva automaticamente di proprietà dello Stato. Nel 2025 anche la Corte di Cassazione ha suffragato la predetta rinuncia sottolineando che essa era legittima anche se l’immobile versava in condizione di fatiscenza. Dunque, ne’ lo Stato ne’ i giudici potevano minimamente sindacare la scelta della rinuncia operata dal contribuente. Con la nuova Legge di Bilancio, da quest’anno la succitata rinuncia è nulla se non si allega ad essa la dichiarazione di conformità totale dell’immobile stesso. In pratica il contribuente e proprietario dovrà dimostrare che l’immobile al quale rinuncia è “perfetto” da tutti i punti di vista (energetico, edilizio paesaggistico ecc) e privo di relativi contenziosi. Si tratta di una gravissima mossa ai danni del contribuente più povero perché egli viene obbligato coercitivamente dall’ordinamento a sostenere tutta una serie di spese preventive, spesso proibitive che, in precedenza gli davano invece il diritto di liberarsi del bene immobile problematico proprio mediante la rinuncia. E’ ragionevole pensare che chi ha la possibilità economica di adempiere determinati obblighi finanziari incombenti in capo al proprio immobile, non abbia alcun buon motivo per sbarazzarsene.
La questione descritta sin qui non dimostra solo che lo Stato è “vicino” al contribuente quando si tratta di riscuotere crediti da tassazione che supera oramai il 50 per cento del reddito. Ma, viene meno di fatto un diritto costituzionale (l’ennesimo) sancito dall’ articolo 53, primo e secondo comma. L’ordinanento, infatti, prevede che l’ obbligo contributivo sui cittadini e’ basato sulla mera “capacità contributiva” (non sull’incapacità), ovvero nessuno può obbligare i contribuenti a pagare più di quanto possono effettivamente versare, neanche lo Stato. Non solo, al danno lo Stato italiano aggiunge la beffa. Difatti il secondo comma dell’ articolo 53 della Costituzione asserisce che “lo Stato si fa carico di ostacoli e disagi che impediscano al contribuente di versare quanto dovuto, nel rispetto della dignità umana”. Dunque occorre rendersi conto che sarebbe più giusto parlare di sopraffazione fiscale dei contribuenti che di “infedeltà fiscale” come ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella nella tediosa farsa televisiva di fine anno. Fino a quando saranno sdoganate le suddette disfunzioni a carattere oppressivo e distruttivo non ci sarà mai un barlume di democrazia da dufendere all’ interno dell’orientamento che lo Stato ha scelto di attivare soprattutto ai danni dei meno abbienti: il totalitarismo, l’ingiustizia e la dittatura fiscale. A tal proposito, evasione fiscale di sopravvivenza ed elusione fiscale saranno ancora una volta e a maggior ragione gli unici presidi vitali per i contribuenti campani e meridionali che hanno ancora a cuore la propria dignità e quella dei propri cari.