SPERONE – SIRIGNANO. Ecco il parere contrario del direttore generale alla richiesta Autorizzazione SAD per gestione ciclo integrato dei rifiuti

SPERONE   SIRIGNANO. Ecco il parere contrario del direttore generale alla richiesta Autorizzazione SAD per gestione ciclo integrato dei rifiuti

I Comuni di Sperone e Sirignano con nota prot. 11568_P del 25.10.2023 hanno richiesto a questo Ente “l’autorizzazione a costituirsi in SAD così come consentito dall’articolo 24 della L.R. 14/2016, dall’art. 3 della L.R. n.19/2023, ancorché, dall’art. 4 comma dello Statuto dell’ente d’ambito di Avellino”.

La Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare” integrata e modificata dalle leggi regionali 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 8 agosto 2018, n. 29, 29 dicembre 2018, n. 60, 7 agosto 2019, n. 16, 29 dicembre 2020, n. 38, 28 dicembre 2021, n. 31 e 7 agosto 2023, n. 19, all’articolo 7 definisce: AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Collina Liguorini, 83100 Avellino – c/o sede Regione Campania

  1. a) Ciclo industriale dei rifiuti solidi urbani: l’insieme dei segmenti del servizio, costituiti dallo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
  2. b) Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani: la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta,

trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l’eventuale realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili;

  1. c) Ambito Territoriale Ottimale (ATO): la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
  2. d) Sub Ambito Distrettuale (SAD): la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale.

I Comuni di Sperone e Sirignano nei propri atti deliberativi, n.31 del 2.10.2023 e n. 36 del 6.10.2023, hanno manifestato la volontà “di procedere alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante la eventuale costituzione di un SAD”, ovviamente tale condizione è inattuabile in quanto al SAD potrebbe competere la semplice gestione del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti e non la gestione integrata dei rifiuti, così come innanzi definiti.

Per quanto attiene alla richiesta di riconoscimento del SAD costituito dai Comuni di Sperone e Sirignano è opportuno esporre delle considerazioni in merito all’articolazione territoriale in SAD.

La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale

in materia di rifiuti), al fine di attivare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti, ha l’individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e ha regolamentato gli enti di governo dell’ambito, individuando le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio del servizio.

La predetta legge, in coerenza il D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, ha implementato il sistema di governance degli Enti d’Ambito, incentrato sull’attribuzione delle competenze ai Comuni da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata e, ai sensi dell’art. 23 comma 1, ha ripartito il territorio regionale in ATO tra cui l’Ambito Territoriale Ottimale Avellino. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Collina Liguorini, 83100 Avellino – c/o sede Regione Campania

L’art. 24 della stessa legge regionale ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee (SAD), al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, prevedendo che l’articolazione venga deliberata dall’Ente d’Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU.

Da ciò deriva che l’articolazione in SAD degli ATO dovrebbe avvenire solo e soltanto al fine di consentire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza dell’intero Ambito Territoriale Ottimale.

Considerato che

  • L’art. 34 della L.R. n. 14/2016, definisce la puntuale disciplina del Piano d’Ambito che costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Le previsioni contenute nel Piano d’ambito sono vincolanti per i Comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti e possono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del piano adottato formulare proposte ed osservazioni sulle quali il Consiglio d’Ambito deduce ed approva.

  • Il processo di pianificazione è suddiviso in fasi distinte che prendono le mosse da un inquadramento concernente la dettagliata caratterizzazione del contesto territoriale, con riferimento anche all’analisi delle variabili di carattere socio-economico, e delle sue peculiarità e degli aspetti tecnico-gestionali dei servizi esistenti.
  • La fase zero della pianificazione d’Ambito è l’articolazione in aree omogenee (SAD).
  • L’articolazione sub-territoriale deve essere improntata a criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.. (art. 24, comma 1 L.R. n. 14/2016) e pertanto, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 14/2016, l’eventuale articolazione dell’ATO in SAD deve essere contenuta nel Piano d’Ambito, che è lo strumento di programmazione attraverso il quale le linee strategiche individuate e delineate nel PRGRU vengono tradotte in un complesso di interventi per la gestione efficiente del servizio rifiuti urbani nell’ATO.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO

Collina Liguorini, 83100 Avellino – c/o sede Regione Campania

  • La delimitazione dei SAD è definita per ciascun ATO dai rispettivi Consigli d’ambito nella fase preliminare del Piano d’Ambito, che per questo EDA è avvenuto con delibera di Consiglio d’Ambito n. 18 del 17.12.2019.

Considerato inoltre, che

  • Lo Studio di fattibilità tecnica economica del Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è stato elaborato sia
  • in base a quanto emerso dalle attività ricognitive svolte negli incontri territoriali, durante i quali i Sindaci e gli Amministratori dei Comuni appartenenti all’ATO si sono espressi in merito alle esigenze dei territori;
  • analizzando i parametri quali: estensione territoriale, densità di popolazione, antropizzazione del territorio, caratteristiche socio-economiche, quantità di rifiuti prodotti, impianti di rifiuti esistenti, implementazione dell’impiantistica e azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti.
  • Nel Piano d’Ambito adottato a luglio 2021 e nell’Aggiornamento dello stesso adottato ad agosto 2023 la gestione dei rifiuti è organizzata, in attuazione all’art. 200 comma 1 del decreto legislativo 152/2006, su base di ambito territoriale ottimale superando la frammentazione delle gestioni.

Constatato che

  • La richiesta di costituzione in SAD dei Comuni di Sirignano e Sperone non è supportata da nessuno studio da cui analiticamente si possa evincere il beneficio della predetta costituzione per i comuni richiedenti e per l’intero ATO.

Ritenuto che

  • La costituzione del SAD non migliora il modello di gestione e l’organizzazione dell’ATO (così come rappresentato nel Piano adottato lo scorso 24 agosto) e costituisce una regressione dell’Ente dal punto di vista normativo, in quanto da una previsione di gestione unitaria si passerebbe ad una suddivisione/frammentazione del territorio in contrapposizione all’art. 200 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006.

Sulla scorta di quanto innanzi esposto e argomentato, la scrivente esprime parere negativo al rilascio dell’autorizzazione alla costituzione del SAD – Sperone, Sirignano.

il Direttore Generale f.to ing. Annarosa Barbati