AREA NOLANA. Urbanistica e ristrutturazione. Quando il gergo tecnico-burocratico crea problemi e non li risolve

AREA NOLANA. Urbanistica e ristrutturazione. Quando  il gergo tecnico burocratico crea problemi e non li risolve

LA NOTA DELL’ARCHITETTO MAURIZIO BARBATO

L’individuazione del titolo corrispondente all’intervento edilizio da eseguire, risulta un momento centrale nella attività di elaborazione della pratica edilizia da parte del professionista.Infatti, una errata corrispondenza potrebbe arrecare oneri non necessari da parte del committente e, nel tempo, problematiche relative alla regolarità o conformità urbanistica.

Dunque, tale attività richiede una buona conoscenza della norma che, talvolta, si articola in un groviglio di significati che sfuggono e vengono chiaritisolo in sede di giudizio.

In tal senso è interessanteun chiarimento relativo alla modifica dei prospetti, intervento edilizio che ricorre spesso nell’attività professionale, oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato del 2016 sul tema della ristrutturazione.

L’art. 10 c. 1 lettera c, del testo unico sull’edilizia, in effetti, genera un’interpretazione a confine quando include tra gli interventi di ristrutturazione edilizia,da assentire con PDC,anche quelli che comportano la modifica dei prospetti: gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ……….

A ben vedere la congiunzione “e” assume un ruolo essenziale.

Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4267 del 2016 chiarisce che dal tenore letterale del citato articolo la ristrutturazione, subordinata a permesso di costruire, si prospetta solo al verificarsi congiunto di almeno due delle condizioni riportate, rilevando che affinché “l’intervento possa essere ricondotto alla nozione di ristrutturazione edilizia cd. “pesante”….. non basta una mera modifica dei prospetti, ma occorre, quale elemento indefettibile, che il risultato dell’intervento sia la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, questo per la presenza della congiunzione “e” tra le due condizioni riportate nell’articolo.

 La sentenza chiarisce che la sola modifica dei prospetti non è soggetta a PDC, in quanto non rientra nella cosiddetta ristrutturazione pesante.

Alla luce delle recenti semplificazioni operate sulla ristrutturazione si apre, tuttavia, un’ulteriore riflessione relativa alla categoria edilizia in cui far rientrare l’intervento di sola modifica dei prospetti.

Attendiamo ulteriori sentenze.