Crisi di coppia, affidamento condiviso e affidamento paritario.

Crisi di coppia, affidamento condiviso e affidamento paritario.

Crisi di coppia, affidamento condiviso e affidamento paritario.a cura di  Avv. Tiziana TOMEO

I cambiamenti repentini ai quali la società ci costringe, non lasciano immune il diritto di famiglia, che oggi come non mai, risente in maniera radicale delle sue metamorfosi e del contestuale sgretolamento. Non dovrebbe mai essere dimenticato dagli addetti ai lavori che ci si trova a dover “raccogliere i cocci” di fallimenti non voluti e che, molto spesso, conseguenze terribili e distruttive pregiudicano i figli, vittime inconsapevoli dei “desiderata” degli adulti.

Oggi assistiamo ad un vero e proprio “intasamento” dei Tribunali Ordinari che tra una causa di sfratto ed una possessoria, si ritrovano a dover fare i conti con crisi coniugali spesso feroci, impreparati ai risvolti con epiloghi talvolta efferati come quando si verificano i femminicidi.

L’istituzione delle Sezioni Famiglia è stata solo un’elusione nemmeno tanto indolore e poco coraggiosa, rispetto al necessario Tribunale per la Famiglia, atteso oramai invano da troppi decenni.

Abbiamo assistito negli anni ad “adeguamenti” nell’affidamento della prole che in modo abbastanza ondivago, dapprima hanno posto l’accento sull’interesse prevalente del minore a conservare le proprie radici e la propria “equilibrata serenità”, per poi giungere a differenti valutazioni con l’inversione di tendenza, finalizzata alla tutela prevalente dei genitori.

E’ di pochi giorni fa l’orientamento anche del Tribunale di Salerno dopo quello di Brindisi che con il contributo del Coordinatore della Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno dr. Jachia, sconvolge un pò quanto sostenuto sino ad oggi circa la figura del genitore collocatario in applicazione dell’affidamento condiviso ex L.54/2006

Non v’è più l’individuazione del genitore collocatario che, conseguentemente fa vacillare anche l’automatica assegnazione della casa familiare e dunque, si predilige il mantenimento diretto.

E’ chiaro che linee guida così dirompenti e per certi versi, difformi rispetto all’orientamento sino ad oggi adottato dalla prevalente prassi giurisprudenziale, induce ad un approccio attento, scrupoloso e circoscritto al singolo caso.

Il genitore collocatario non è più individuato, com’è prevalentemente accaduto sino ad oggi, nella madre bensì il figlio deve avere pari opportunità di rapportarsi con entrambi i genitori, salvaguardando quell’ “equilibrio dinamico” che non gl’impone nè prescrive aprioristicamente e rigidamente di trascorrere più tempo con il padre o con la madre;

si parla infatti di maggiore flessibilità e capacità di adattamento ad ogni singola fattispecie senza automatismi

Sono oramai molte le condanne inflitte dalla CEDU all’Italia, proprio per le misure interne adottate per la tutela del minore oggetto di conflitti e sebbene l’art. 315 bis 1° co c.c. scolpisca il diritto della prole a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e l’art. 337 bis e ter, (introdotti dal D. Lgs154/2013) chiarisca che l’affido condiviso è tra l’altro finalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole, a più forte ragione, dopo una crisi coniugale, quando cioè non esiste più la coppia coniugale, ma rimarrà per sempre quella genitoriale, è d’obbligo porre in essere provvedimenti che garantiscano ai genitori la stessa opportunità di partecipazione alla quotidianità dei figli.

Non si parla più di residenza prevalente, ma di domicilio presso entrambi i genitori, anche se si reputa necessario individuare comunque la residenza abituale per le finalità pubblicistiche dettate dall’esigenza d’individuare l’autorità giudiziaria competente in caso di controversie

Quanto alla determinazione dell’assegno di mantenimento, da versare direttamente, (caricando la prole incontestabilmente di responsabilità inutili) oltre ai tradizionali criteri da esaminare come il reddito, sono fondamentali anche i tempi di permanenza ed i compiti di cura attribuiti ad ogni genitore.

Resta assegnatario della casa coniugale inoltre, chi ne è l’effettivo proprietario, non senza aver prima di tutto vagliato se l’assegnazione al coniuge non proprietario favorisca quell'”equilibrio dinamico” tale da garantire oppur no, serenità e stabilità alla prole.

Sembra un percorso quasi scontato e molto semplice da percorrere, fino a quando non si fanno i conti con le singole fattispecie, con la crisi di ogni famiglia e la distruzione dei rapporti; sembra scontato garantire pari opportunità ad entrambi i genitori, almeno a coloro che responsabilmente sono giunti alla separazione sia pur con dolore e amarezza, ma nella consapevolezza della grande responsabilità che hanno nei confronti dei figli, che hanno il diritto di vivere con equilibrio entrambi i genitori e di farsi amare allo stesso modo.

Ma è anche vero che quando ci si separa con responsabilità non c’è necessità di centellinare i tempi di permanenza in percentuali, è soprattutto l’interesse prevalente dei minori ad essere in primo piano e non piuttosto l’ostruzionismo degli adulti belligeranti e privi di equilibrio e senso di responsabilità.

Il legislatore è prolifero, la giurisprudenza risponde a tempo, ma il singolo caso va esaminato nei minimi particolari poichè al cospetto di persone e dei loro drammi, non v’è chi vince e chi perde, ma solo chi chiede di essere rispettato e tutelato.

Avv. Tiziana TOMEO