BAIANO. OBIETTIVO DISABILI. Mozione di sostegno alla proposta di legge a favore dei Caragiver da parte di “Io ci credo”

BAIANO. OBIETTIVO DISABILI. Mozione di sostegno alla proposta di legge a favore dei Caragiver da parte di Io ci credo

Importante iniziativa di solidarietà civile del gruppo consiliare “Io ci credo”. Appello al Consiglio comunale, per accogliere la Mozione di sostegno alla proposta di legge a favore dei Caragiver familiari, a fronte dei disagi da sostenere per la condizione di congiunti diversamente abili. Alla Mozione è collegato lo schema di adozione degli atti deliberativi di Consiglio e Giunta per il supporto morale alla proposta di legge – già vigente nei Paesi dell’Europa comunitaria e in Gran Bretagna- la cui approvazione è attesa da tempo e interessa migliaia di famiglie.     

Egr. Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Baiano,  Mozione-Proposta per il  Consiglio Comunale ad oggetto: Riconoscimento e sostegno del Caregiver familiare.

  I sottoscritti signori, EMANUELE LITTO, nato a Napoli, il 28/06/1975, GIANPAOLO PETRILLO, nato ad Avellino, il 02/06/1975, e STEFANO LIETO, nato a Baiano, il 29 aprile 1958, nella loro qualità di consiglieri comunali di Baiano,

Visti:

  • Il D. Lgs 267 dell’8/8/2000;
  • Lo statuto del Comune di Baiano;

Considerato

  • Che il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, sta promuovendo da qualche mese una campagna mediatica intitolata #unaleggesubito, affinché si possa arrivare alla definizione di una legge Nazionale che tuteli le persone che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti in ambito domestico, i Caregiver Familiari;
  • Che da oltre un anno giace in Commissione Lavoro al Senato il Disegno di Legge 2128 che prevede per i Caregiver Familiari tutele previdenziali, assicurative e assistenziali per permettere loro di continuare a svolgere  una funzione essenziale per il welfare del nostro Paese.
  • Occorre porre in essere una campagna di sensibilizzazione volta ad accelerare l’iter parlamentare del Disegno di Legge perché si possa giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione.

PROPONGONO

Per quanto sopra esposto:

  • di approvare il documento di sensibilizzazione, allegato alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale, volto a sollecitare un tempestivo iter parlamentare della  PROPOSTA DI LEGGE SUL CAREGIVER FAMILIAREper giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;
  • Successivamente di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. del TUEL n. 267/200

 I CONSIGLIERI COMUNALI

 Emanuele Litto – Gianpaolo Petrillo – Stefano Lieto

 

 Il Consiglio Comunale di Baiano

PRESO ATTO che con il termine Caregiver familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi;

CONSIDERATO che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d’amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il Caregiver familiare deve farsi carico dell’organizzazione delle cure e dell’assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;

OSSERVATO che queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che l’impegno costante del Caregiver familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l’equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell’intero nucleo familiare in cui è inserito.

DATO ATTO  che il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che i Caregiver familiari hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione.

OSSERVATO che, drammaticamente,  secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo delicato tema, i Caregiver familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel 10 per cento dei casi a chiedere il part-time o il telelavoro;

PRESO ATTO che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;

CONSIDERATA la forte attenzione sollecitata presso il nostro Consiglio dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo della tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed è presente sul nostro territorio ormai da molti anni con una propria rappresentanza;

 PRESO ATTO che al Senato, in data 5 Novembre 2015 è stato presentato il disegno di legge 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai Caregiver familiari e a riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività;

APPURATO che tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Laura Bignami, al 24 gennaio 2017 è stato firmato da 92 Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità di partiti e gruppi politici a dimostrare l’importanza orizzontale e senza bandiere di questo DISEGNO DI LEGGE;

VERIFICATO che il DdL 2128, ha iniziato il suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 in Commissione lavoro al Senato della Repubblica E CHE NELLA SEDUTA DI GIOVEDI 28 SETTEMBRE 2017, LA MEDESIMA COMMISSIONE LAVORO HA DELIBERATO L’ADOZIONE DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE IN MATERIA DI CAREGIVER FAMILIARE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048, 2128 E 2266;

CONSIDERATO CHE IL TESTO UNIFICATO ADOTTATO NON SEMBRA COGLIERE PIENAMENTE LO SPIRITO DELLE PROPOSTE ORIGINALI TESE AL RICONOSCIMENTO PIENO E CERTO DELLA FIGURA DEL CAREGIVER FAMILIARE NELLA SUA ACCEZIONE COMUNEMENTE ED INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTA, MA ANZI POTREBBE CONFLIGGERE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 117, COMMA 2, LETTERA M)  DELLA COSTITUZIONE,  LA DOVE IL TESTO UNIFICATO ADOTTATO ALL’ARTICOLO 2 COMMA 1, ALINEA, DISPONE CHE LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, CON PROPRI ATTI PROGRAMMATICI E DI INDIRIZZO, NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI E IN ACCORDO CON I COMUNI E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, IDENTIFICANO I CAREGIVERS CHE VOLONTARIAMENTE PRESTANO CURA E ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”, E A QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  CON IL RISCHIO CHE MEDESIME SITUAZIONI INDISTINTAMENTE TUTELABILI DALLA REPUBBLICA, IDENTIFICABILI COME CAREGIVER FAMILIARE, POSSANO RICEVERE DIFFERENTE TUTELA E SOSTEGNO IN FUNZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI A LIVELLO REGIONALE O DELLE PROVINCE AUTONOME;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, NEL NUOVO TESTO UNIFICATO COME ADOTTATO DALLA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO, SEMBRA ESSERVI UNA INCOMPRENSIBILE SEPARAZIONE TRA LA FIGURA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 CHE È DESTINATARIA DI CONTRIBUTI, INFORMAZIONI E FORMAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI CHE LA IDENTIFICANO ANCORCHÉ NON TITOLARE DEL CONSENSO DELL’ASSISTITO ESPRESSO AI SENSI E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE , 9 GENNAIO 2004, N. 6. MENTRE IL PRESTATORE VOLONTARIO DI CURA DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL MEDESIMO TESTO UNIFICATO E’ IL SOGGETTO RICONOSCIUTO TITOLARE DEL CONSENSO ESPRESSO DALL’ASSISTITO E DUNQUE DI EVENTUALI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI DI COMPETENZA DELLO STATO INDIVIDUATI DALLA LEGGE DI BILANCIO ANNUALE, E CHE TALE SUDDIVISIONE POTREBBE GENERARE SITUAZIONI DI SPEREQUAZIONE PER UN PIENO ED UNIFORME RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DEL CAREGIVER FAMILIARE;

EVIDENZIATO che senza il lavoro svolto dai Caregiver familiari in forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato;

RITENUTO opportuno e necessario riconoscere ai Caregiver familiari una condizione giuridica di tutele, UNIFORMI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, meglio se corrispondente alla posizione lavorativa attuale nel caso il caregiver sia riuscito a conservare il proprio posto di lavoro;

ACCERTATO che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nell’assistenza delle conseguenti disabilità risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai Caregiver familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, e come si debba, inoltre, tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

EVIDENZIATO che in Italia manca una piena coscienza e un’adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall’articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte Costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all’interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l’articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l’articolo 230-bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell’ambito della famiglia o nell’impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell’impresa»;

PRESO ATTO che con sentenza di Corte Costituzionale n.275/2016 è stato sancito che non è possibile che «ogni diritto, anche quelli incomprimibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili»;

 APPOGGIA ED IMPEGNA FORMALMENTE

LA GIUNTA AD ESERCITARE OGNI UTILE PRESSIONE SUL GOVERNO E SUL PARLAMENTO, AFFINCHÉ IL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048, 2128 E 2266, SIA  INTEGRATO CON TUTTI GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI GIA’ CONTENUTI NELLE PROPOSTE DI LEGGE ORIGINARIE E SIA PROTESO ALLA FORMAZIONE DI UNA NORMA NAZIONALE PER IL PIENO ED UNIFORME RICONOSCIMENTO, TUTELA E  SOSTEGNO, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FIGURA E DEL RUOLO DEL CAREGIVER FAMILIARE NELLA SUA ACCEZIONE INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTA

 –       A Sollecitare un tempestivo iter parlamentare della  PROPOSTA DI LEGGE SUL CAREGIVER FAMILIARE per giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione.

–       Trasmettere una copia della presente Mozione al Presidente della Repubblica – quale garante della carta costituzionale – al Capo del Governo, all’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente dell’XI Commissione Lavoro del Senato.