Sulla Rc auto scatta la stretta anti-frode. Si cambia

Sulla Rc auto scatta la stretta anti frode. Si cambia

Dopo una lunghissima sequenza di rinvii, potrebbe arrivare al consiglio dei ministri di martedì prossimo il ddl sullo sviluppo collegato alla legge di stabilità. Tra le novità della bozza un corposo pacchetto sull’Rc auto. Scatta una stretta anti-frode, a partire dalle possibilità di ricorrere a testimoni in caso di incidenti con danni a cose o lesioni di lieve entità. L’identificazione dei testimoni dovrà essere presente da subito nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento. In caso di processi collegati, il giudice verifica l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause simili, e se c’è ricorrenza dei nominativi, trasmette l’informativa alla Procura. Paletti anche per l’azione in giudizio da parte degli automobilisti, possibile solo dopo le valutazioni della compagnia (o comunque dopo 90 giorni) nel caso di elementi significativi su possibili frodi che emergano dalla consultazione della banca dati sui sinistri. Il pacchetto contiene anche norme richieste dal settore assicurativo che probabilmente piaceranno meno ai consumatori. Si allungano ad esempio i tempi entro i quali le compagnie possono comunicare al danneggiato offerta o diniego per il risarcimento (da 60 a 90 giorni; da 30 a 45 in caso di constatazione amichevole). Le compagnie, inoltre, avranno la facoltà di prevedere all’atto del contratto, e a fronte comunque di una significativa riduzione del premio, che il diritto al risarcimento danni non sia cedibile a terzi. Si modifica poi l’articolo 2947 del codice civile, prevedendo che «il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro 90 giorni dal fatto, salvo i casi di forza maggiore derivanti da lesioni alla persona». Al tempo stesso, il ddl prevede il rafforzamento del risarcimento in forma specifica (riparazione in un centro convenzionato con la compagnia, pagato direttamente da questa), che dal 1° gennaio 2014 le compagnie possono adottare (e non più «offrire») in alternativa a quello per equivalente, fornendo garanzia di almeno due anni. Viene definito uno sconto minimo sul premio – 5% – che in alcune zone, da definire con successivo decreto, passa all’8 per cento. Il danneggiato in realtà può rifiutare questa modalità, ma in questo caso il risarcimento non potrà comunque superare il costo che la compagnia avrebbe sostenuto tramite impresa convenzionata, e verrà versato direttamente alla carrozzeria indicata, su presentazione di fattura. E ancora, il disegno di legge prova a recuperare e rafforzare alcune norme che erano contenute nel decreto liberalizzazioni del governo Monti ma che non sono mai decollate, anche per mancanza dei provvedimenti attuativi. In pratica, si tenta di rimettere in pista le riduzioni sul premio per chi accetta di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto, o acconsente all’installazione della cosiddetta “scatola nera” per registrare i dati dell’auto.