“SALVIS IURIBUS – IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI. Il diritto alla difesa

“SALVIS IURIBUS   IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI. Il diritto alla difesa

“SALVIS IURIBUS   IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI. Il diritto alla difesa

L’art 24 della nostra costituzione recita “ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Quindi lo Stato attraverso l’istituto del gratuito patrocinio garantisce a tutte quelle persone che si trovano in una condizione di disagio economico il diritto di farsi assistere da un avvocato a spese dello Stato. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, “SALVIS IURIBUS   IL DIRITTO ALLA PORTATA DI TUTTI. Il diritto alla difesanon superiore a euro 11.528,41. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; nel penale, la soglia di euro 11.528,41 è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando la controversia riguarda diritti della personalità (es.: separazione, divorzio, filiazione ecc.), ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani, gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Per richiedere il gratuito patrocinio in ambito civile occorre rivolgersi alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente; in sede penale può essere presentata anche all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. La domanda deve essere presentata personalmente (o a mezzo racc. r.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente), ovvero dal difensore che autentichi la firma dell’interessato. Dopo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sarà necessario pagare alcunché all’avvocato nominato, poiché verrà retribuito dallo Stato. L’avvocato che, nonostante la nomina col gratuito patrocinio percepisce compensi, commette grave illecito disciplinare.