MUGNANO DEL CARDINALE. Replica dell’Avv. Michele Pepe al Sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano sulla questione antenna 5G

MUGNANO DEL CARDINALE. Replica dellAvv. Michele Pepe al Sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano sulla questione antenna 5G

(Riceviamo e Pubblichiamo). “Sono molto dispiaciuto del riscontro avuto dal Sindaco NAPOLITANO in merito alla questione dell’Installazione prossima dell’ Antenna 5G  a soli 250 mt in linea d’ aria dalla Scuola dell’ infanzia. Sono esterrefatto perché, quanto affermato denota una totale superficialità rispetto ad un problema di tale portata. Per correttezza di chi legge, il Sottoscritto ritiene opportuno fare  un excursus storico sull’ accaduto onde evitare possibili  discrasie.

Appena fui reso edotto che a Mugnano potesse essere installata un ANTENNA 5G  con protocollo n. 4464 del 22.06.2023 provvedevo a depositare istanza scritta per proporre l’ istituzione di un tavolo tecnico volto ad analizzare le cause e gli effetti che potessero derivare da tale concessione.

Di poi con prot. N. 5225 del 26.07.2023 veniva raffrontato allo scrivente  in qualità di membro della Commissione Paesaggistica che: “ Il rilascio del titolo abilitativo era subordinato alle seguenti autorizzazioni/pareri:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

-PARERE FAVOREVOLE DELL’ ARPAC.

Mentre per l’ istituzione di un tavolo tecnico richiesto dal ricorrente Avv. Michele Pepe, l’ Amministrazione Comunale stava valutando le modalità dello stesso.

Nel mentre, fiducioso attendevo   l’ istituzione del suindicato  tavolo tecnico, venivo convocato  mezzo p.e.c a partecipare ed esprimere il parere in seno alla Commissione Paesaggistica circa la questione ISTALLAZIONE ANTENNA 5G.

Il sottoscritto, asseriva che non poteva esprimere alcun parere, in quanto fortemente contrario e perché nella diffida trasmessa aveva evidenziato tutti i possibili problemi che potevano scaturire con l’installazione di tale antenna, in virtù anche delle delucidazioni avute dal Prof. Martucci maggiore esponente dei comitati NO 5G nonché luminare della materia.

Dopo un certo silenzio l’ Amministrazione decretava di portare in Consiglio Comunale il 27.02.2024 quale punto all’ O.D.G il seguente:

Oggetto: “Approvazione Regolamento C.E.M. – Installazione, attivazione e controllo degli impianti fissi e mobili di telecomunicazione operanti nell’intervento di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz”.

Riporto per correttezza stralcio del verbale:

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento al 7° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione Regolamento C.E.M. – Installazione, attivazione e controllo degli impianti fissi e mobili di telecomunicazione operanti nell’intervento di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz”. Il Sindaco, illustra l’allegata proposta del Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica – LL.PP. precisando che con il regolamento proposto si pongono delle regole per arginare l’installazione di antenne nel territorio comunale, che in base alla Legge può avvenire dovunque, individuando zone più lontane e limitrofe del territorio. Il Consigliere dott. Filomeno Caruso ritiene opportuno aprire un confronto sul tema per essere certi che il regolamento proposto arrechi reali benefici; Il Presidente del Consiglio afferma che sul tema la maggioranza è sulla stessa linea di pensiero, a tutela della salute dei cittadini; Poi, il Presidente, constatato che sull’argomento non vi sono interventi, passa alla votazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE Vista l’allegata proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica – LL.PP, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ex art. 49 del TUEL. Ritenuto di dover provvedere in merito. Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Con la seguente votazione resa nei modi di legge presenti

  1. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 9,

contrari n. 3, (Caruso Filomeno, D’Apolito Felice, Litto Federica) astenuti 0.

Ebbene in merito a quanto anzi detto il Sottoscritto ritiene di dover muovere delle domande al SINDACO.

  • Perché non si è proceduto ad istituire un tavolo tecnico?
  • Che posizione ha preso l’ Amministrazione rispetto al ricorso presentato al T.A.R dalla Società ILIAD per il primo diniego avuto dalla Soprintendenza?
  • E’ Vero che, viste le più Adunanze della Commissione andate deserte Amministratori si sono attivati a fare inviti ad personam?
  • In qualità di bravo ed affermato Medico potrebbe illustrarci i danni nascenti da una possibile installazione di Antenne 5G?
  • Perché non si è tenuto in considerazione quanto asserito dal Gruppo Consiliare di Nuova Alleanza Popolare, nonché dal capogruppo Dott. Filomeno Caruso?
  • Si è parlato di norme stringenti in merito e della poca autonomia che il COMUNE ha rispetto tale concessioni, ma avete approfondito quanto enunciato dalla, giurisprudenza amministrativa di merito la quale ha affermato che «gli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per installazione di impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). In altri termini, laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paesistico, occorre sentire l’autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui dissenso ha carattere qualificato e differenziato. Inoltre, il complessivo sistema procedimentale delineato dall’art. 87, D.lgs. n. 259/2003 non esclude che, nell’inerzia dell’amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silentium anche laddove sia richiesto il parere di amministrazioni preposte alla tutela di beni di carattere ambientale/paesaggistico». In conclusione ed in uno con il T.A.R. Marche, possiamo dunque apertamente sostenere che «ove l’area sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia e appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 87, D.lgs. n. 259/2003, per la formazione del silenzio assenso».
  • Si è valutato per un attimo il principio di Precauzione disciplinato dall’191 TFUE, il quale afferma che la tutela ambientale è fondata sui principi della precauzione e della prevenzione, nonché sul principio del “chi inquina paga”. Di eguale tenore è il Principio 15 della Dichiarazione di Rio del 1992, tradotte dal legislatore nazionale nel corposo D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che all’art. 3-ter?
  • Si e’ annoverata l’Antenna posta dalle precedenti Amministrazioni che adeguatamente scelsero di individuare luoghi lontani dal centro abitato, ebbene l’ attuale Amministrazione si è documentata circa la differenza sulla nocività delle precedenti antenne e quelle 5G?
  • Anche Baiano ed Avella stanno riscontrando lo stesso problema, Mugnano sta facendo quanto posto in essere dai Comuni Limitrofi?

Ed ancora vorrei ricordare che la COMMISSIONE PAESAGGISTICA non è ente autonomo esterno al COMUNE bensì organo collegiale nominato dalla Giunta.

Ciò che mi dispiace davvero,  è che almeno su questa problematica  Sindaco, Lei mi strinse la mano, eravamo almeno per un attimo sulla stessa lunghezza d’ onda.

Che sia certo difficile amministrare è risaputo, mettere d’ accordo tutto e tutti è cosa impensabile, ma quando di mezzo c’è la salute dei cittadini bisogna prendere delle posizioni non di comodo.

Sono sicuro che la Sua coscienza le indicherà la strada giusta, sono certo che non tradirà il giuramento di Ippocrate, e farà prevalere il suo essere Medico prima che Sindaco.

Avv. Michele Pepe