Coronavirus. Paolisi zona rossa: è l’ottavo Comune campano, l’ordinanza di De Luca.

Coronavirus. Paolisi zona rossa: è lottavo Comune campano, lordinanza di De Luca.

Situazione critica a Paolisi, nel pieno della Valle Caudina, in provincia di Benevento. Su 40 tamponi 21 sono risultati positivi, anche un decesso. Il centro diventa così zona rossa. Il contagio ha avuto il suo fulcro nell’azienda avicola Mauro. L’altra parte del territorio, quello irpino, non dorme sonni tranquilli. Dopo Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Auletta e Caggiano in provincia di Salerno, Lauro e Ariano Irpino in provincia di Avellino è l’ottavo Comune campano dichiarato zona rossa. L’ordinanza firmata da De Luca qui sotto.

Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 29 dell’8/4/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e stabilisce la zona rossa con i relativi divieti, nel comune di Paolisi, in provincia di Benevento.

Ecco le misure adottate:
Con decorrenza immediata e fino al 18 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, e salvo ogni adeguamento eventualmente necessario in conseguenza di sopravveniente normativa statale, con riferimento al territorio del Comune di Paolisi (BN) sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.
4. La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.